DIVORZIO CONSENSUALE E DIVORZIO GIUDIZIALE – ANALOGIE E DIFFERENZE
Gennaio 15, 2023
Secondo la legislazione bulgara, lo scioglimento di un matrimonio civile può essere effettuato solo in base alla sentenza del tribunale. Il tribunale distrettuale è competente a esaminare tale ricorso. La procedura di divorzio può essere avviata da uno dei coniugi da solo o da entrambi i coniugi sulla base di una rottura profonda e irreparabile del vincolo matrimoniale, secondo il caso specifico. In questo modo possono essere distinte entrambe le tipologie di richieste di divorzio nella pratica, le principali differenze tra le quali e i vantaggi di una di esse rispetto all’altra esamineremo in seguito.
DIVORZIO CONSENSUALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL CODICE DELLA FAMIGLIA
La cessazione del matrimonio consensuale si osserva nei casi in cui entrambi i coniugi hanno raggiunto una decisione congiunta e irremovibile di porre fine al rapporto coniugale tra loro. Come espressione di tale consenso viene stipulato un accordo scritto ai sensi dell’art. 51 del Codice della famiglia, in cui loro regolano le principali questioni relative ai loro rapporti dopo lo scioglimento del matrimonio. Questo è opportuno per le coppie che preferiscono far cessare il loro matrimonio più rapidamente. Questo tipo di ricorso è caratterizzato dei seguenti elementi:
– La procedura è rapida – di solito nella maggior parte dei casi solo per circa due o tre mesi dopo aver presentato la richiesta in tribunale e la sentenza è definitiva. La sentenza del tribunale non è soggetta a impugnazione ed entra immediatamente in vigore, rispettivamente, può essere utilizzata dalle Parti.
– La domanda al tribunale per lo scioglimento consensuale del matrimonio deve essere firmata personalmente da entrambi i coniugi;
– Entrambi i coniugi devono comparire di persona all’udienza fissata dal tribunale su questo caso e confermare verbalmente al giudice il loro fermo consenso allo scioglimento del matrimonio tra loro.
– Le spese giudiziarie per un caso del genere non sono affatto elevate, se non devono essere regolate le questioni patrimoniali tra i coniugi.
– Se dal matrimonio ci sono dei figli minorenni, i coniugi hanno la possibilità di regolare con l’accordo tra loro un regime piuttosto esteso di esercizio della responsabilità genitoriale e di contatto personale con i figli – circostanza che è sempre nell’interesse dei figli.
– Un vantaggio importante è che i coniugi possono concordare tra loro le questioni inerenti alla proprietà sui beni mobili e immobili di famiglia, che non è possibile in caso di divorzio giudiziale.
– In questo tipo di procedimento non viene esaminata la questione della colpa per lo scioglimento del matrimonio.
DIVORZIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL CODICE DELLA FAMIGLIA
Solitamente, il divorzio giudiziale è richiesto da uno dei coniugi nei casi in cui le Parti non riescono a raggiungere un accordo sullo scioglimento volontario del matrimonio, rispettivamente non possono regolare volontariamente i loro rapporti – relativi alla divisione dei beni acquisiti durante il matrimonio, all’esercizio della responsabilità genitoriale, ecc. Il ricorso di divorzio è proposto anche nei casi in cui l’attore ritenga l’altro coniuge colpevole della cessazione del matrimonio e ne voglia godere delle conseguenze giuridiche – quali l’attribuzione di assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, il riconoscimento dell’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, l’uso della casa familiare, ecc. Nella pratica ci sono anche casi, soprattutto di matrimoni con cittadino straniero, in cui uno dei coniugi ha perso i contatti con l’altro e non desidera più essere vincolato con un rapporto coniugale (in tali casi, il tribunale nomina un rappresentante speciale dell’altro coniuge, il quale non può comparire all’udienza).
Il procedimento di divorzio giudiziale è caratterizzato dei seguenti elementi:
– Dura molto più a lungo del divorzio consensuale, la sentenza può essere impugnata presso un tribunale di istanza superiore. Pertanto, in tal caso, possono essere richiesti provvedimenti provvisori per disciplinare le questioni relative alla responsabilità genitoriale sui figli minorenni e all’uso temporaneo dell’abitazione familiare nella pendenza del procedimento.
– Il ricorrente deve comparire obbligatoriamente alla prima udienza della causa; in caso contrario, se non si presenta, la causa è chiusa.
– In questo procedimento legale, il tribunale non distribuisce la proprietà dei beni di famiglia tra i coniugi e loro non possono risolvere la questione in tribunale in questa fase.
– Se una delle Parti ne fa richiesta, il tribunale deciderà sulla questione di chi abbia la colpa dello scioglimento del matrimonio. Questo, a sua volta, avrà implicazioni sulla decisione al quale dei coniugi sarà affidato l’esercizio della responsabilità genitoriale (e l’altro coniuge riceverà un regime di contatto personale con i figli disposto dal tribunale); comporterà l’attribuzione di un assegno di mantenimento da parte del coniuge colpevole, se richiesto; avrà conseguenze relative all’uso dell’abitazione familiare dopo il matrimonio, se richiesto, nonché alla liquidazione delle spese processuali.
Come si evince dalle suddette specificità di ciascuno dei due procedimenti legali alternativi, è importante, prima di procedere allo scioglimento del matrimonio, di individuare il percorso che possa soddisfare il più possibile le richieste delle Parti che esprimono la volontà di divorziare, rispettivamente del coniuge che desidera porre fine al matrimonio. In una situazione di vita, quando il rapporto coniugale tra i coniugi è gravemente compromesso per un motivo o per l’altro, e c’è il desiderio di almeno uno di loro di porre fine al matrimonio, è necessario l’aiuto di un avvocato divorzista, che cercherà di spiegare alle Parti i vantaggi di uno scioglimento indolore del matrimonio, che sarebbe nel loro migliore interesse, nel contesto delle specificità di questo procedimento e delle conseguenze durature sia per i coniugi che sono nel procinto di divorziare, sia per i figli nati dal matrimonio, se ci sono.
Possiamo offrirle consulenza legale, negoziazioni con l’altra Parte e rappresentanza processuale in tribunale in ciascuno dei due tipi di casi di divorzio – consensuale o giudiziale. Per maggiori informazioni può contattarci nella sezione „Contatti”.
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