LA SITUAZIONE DI EMERGENZA IN BULGARIA È UNA FORZA MAGGIORE?
Aprile 3, 2020
LA PANDEMIA È UNA FORZA MAGGIORE E SI PUÒ PRETENDERE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI DI
ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI?
Il 13.03.2020г. l’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese per il periodo di un mese a causa della diffusione del virus COVID-19.
Sono state imposte misure di limitazione non poche /comprese quelle che fermano il lavoro normale di molte società commerciali, negozi, locali per la ristorazione e per offerta di alcool – ristoranti e bar, scuole e Università, saloni di parrucchiere e molti altri/.
In questa situazione si pone in modo del tutto naturale la domanda se la situazione di emergenza dichiarata in Bulgaria rappresenti forza maggiore (forza insormontabile) ai sensi della Legge sul commercio? Se una delle parti di un contratto commerciale possa citare questa circostanza e pretendere davanti ai suoi partner la sospensione dei termini di esecuzione degli obblighi derivanti da contratti già firmati?
Come studio legale i cui clienti sono direttamente o indirettamente colpiti dalla situazione di emergenza dichiarata, abbiamo esaminato pareri, e non pochi, e vorremmo esporre le proprie osservazioni per quanto
riguarda la situazione di emergenza. Grazie a questo, nel presente articolo esamineremo la questione così posta in un’ottica diversa, visto che dalla sua risposta
dipendono rapporti di affari correnti non indifferenti.
Per presentare il nostro punta di vista sulla questione di sopra, in primo luogo dobbiamo prendere in considerazione la regolamentazione nella legge della così detta “forza maggiore”. La legge sul commercio della Repubblica di Bulgaria si serve della nozione di “forza insormontabile” come motivo di esonero (temporaneo/a termine) dalle conseguenze negative dell’inadempimento o dell’esecuzione imprecisa di obblighi assunti in base ad un contratto. Nella pratica molto
spesso potete incontrare invece il termine di “forza maggiore” o “circostanza
di forza maggiore”.
La forza insormontabile
è regolamentata nella disposizione dell’art.306 della Legge sul commercio. Da essa si possono dedurre
anche gli elementi fondamentali della sua fattispecie.
In conformità al testo di legge indicato: „Forza insormontabile è un evento imprevisto o inevitabile di carattere straordinario, sorto dopo la stipulazione del
contratto“. L’essenza fondamentale della forza insormontabile consiste nell’esonero del debitore su un contratto dalla responsabilità per inadempimento dei suoi obblighi in base a questo
contratto.
Il motivo di esonero da responsabilità è l’impossibilità non colpevole di esecuzione del contratto, che deve affrontare il debitore. Questa impossibilità è dettata e sorge da
circostanze che sono completamente fuori dal controllo del debitore. E senza
che lui avesse la possibilità di evitarle, influenzarle, reagire in modo
adeguato contro di esse.
Prendendo in considerazione il contenuto dell’art.306 della Legge sul commercio si può dedurre che gli elementi della fattispecie della forza insormontabile sono i seguenti:
1. Imprevedibilità della circostanza subentrata;
Secondo noi la dichiarazione dello stato di emergenza nella Repubblica di Bulgaria si può accettare come circostanza imprevista, che non si sarebbe potuto prevedere in nessun modo. Qui bisogna menzionare che
tale situazione viene dichiarata per la prima volta nella nuova storia del
paese. Per cui per noi è indiscutibile che ogni tribunale nel paese dovrebbe assumere
per dimostrata l’esistenza di questo elemento della fattispecie della forza
maggiore.
2. Inevitabilità della circostanza subentrata
Come è evidente dal testo citato dell’art. 306 della Legge sul commercio, il legislatore bulgaro ha posto l’imprevedibilità e l’inevitabilità della circostanza subentrata (l’evento) nelle condizioni di alternatività.
Si deve però tenere presente che nella pratica giudiziaria queste due premesse
devono essere presenti e devono esistere contemporaneamente.
La dichiarazione dello stato di emergenza nella Repubblica di Bulgaria si può accettare come una circostanza inevitabile. E cioè, le parti di un contratto non avrebbero
potuto prevenirla o evitarla in nessun modo, perfino se esercitassero la cura
dovuta da bravo commerciante ai sensi della legge e se si prende in considerazione la causa della sua dichiarazione – la diffusione di un
virus pericoloso /coronavirus/, per cui è noto che può avere un esito letale. E per cui al momento attuale
non è stata ancora dichiarata una cura effettiva.
3. Carattere straordinario della circostanza subentrata
Considerando che mediante lo stato di emergenza introdotto nel paese vengono adottate misure che comportano o possono comportare restrizioni inusuali, limitazioni e difficoltà nell’esecuzione delle normali pratiche commerciali, noi riteniamo che questo elemento della fattispecie è pure presente.
Le misure introdotte hanno un carattere straordinario e perciò le parti di un contratto non avrebbero potuto prenderle in considerazione alla stipulazione del contratto, rispettivamente alla negoziazione dei termini temporali di esecuzione
dei loro obblighi. Come un argomento supplementare qui possiamo indicare che lo
stato di emergenza non è un evento ripetibile periodicamente che sorga dopo un
dato intervallo di tempo o ad una data concreta ogni anno. Per cui le parti di
un contratto commerciale saranno sempre sorprese (cioè impreparate) dalla sua
introduzione.
4. La circostanza subentrata deve essere sorta dopo la stipulazione del contratto.
Il riferimento alla forza maggiore si può fare non solo in caso di presenza degli elementi indicati di sopra, ma anche nel caso in cui la dichiarazione dello stato di emergenza nel paese è successa dopo che avete stipulato il rispettivo
contratto. Nel caso in cui la sottoscrizione del contratto e la sua entrata in
vigore siano successe dopo il 13.03.2020, quest’ultimo elemento della fattispecie non sarà presente.
Per cui il debitore in base al contratto non avrà la possibilità di riferirsi
alla forza maggiore.
5. Secondo noi esiste ancora un altro elemento importante che caratterizza la manifestazione della forza insormontabile, ossia della così detta “forza maggiore”. E cioè al momento del suo sorgere non è chiaro e non si potrebbe indicare quanto tempo durerà questa circostanza imprevista e se la stessa cambierà con il tempo. Rispettivamente anche se sia presente un termine concreto della sua manifestazione, è molto probabile che la stessa sarebbe prolungata. Nella pratica le parti di un contratto stipulato molto spesso non sanno quanto durerà la manifestazione della circostanza di forza maggiore a causa della sua natura (una calamità naturale per esempio). E proprio per questo è molto importante l’avviso tempestivo all’altra parte del contratto riguardo alla presenza di una simile circostanza.
Prendendo in considerazione quanto sopra esposto, ognuno potrebbe dedurre che gli elementi della fattispecie della forza insormontabile (forza maggiore) sono presenti per cui i debitori in base ai contratti commerciali potrebbero riferirsi allo stato di emergenza dichiarato, per essere esonerati dalla responsabilità per inadempimento del contratto.
L’opinione del nostro studio legale è che l’esistenza degli elementi di sopra indicati non giustifica automaticamente la presenza della forza maggiore legata ad un contratto già stipulato. Lo stato di emergenza non si può trasformare automaticamente in una circostanza scusabile per un eventuale ritardo dell’esecuzione degli obblighi di una delle parti del contratto.
E vorremmo presentarvi il seguente esempio: Avete stipulato un contratto preliminare di compravendita di bene immobile e il vostro costruttore
(venditore) vi informa che è presente una forza maggiore a causa dello stato di
emergenza dichiarato in Bulgaria. D’altra parte voi avete notato che nelle vicinanze un altro costruttore
continua a lavorare senza alcun problema. Per cui assolutamente naturale è la
vostra domanda: “Che cosa devo fare in una simile situazione?”. La risposta è –
cercare i vostri diritti (e le rispettive penali per il ritardo), se il
costruttore ritarda l’esecuzione dei suoi obblighi legati al contratto
stipulato con voi.
Nella nostra pratica abbiamo avuto dei casi ancora più
impressionanti, nei quali il costruttore si riferisce alla forza insormontabile
(la forza maggiore), ma nello stesso tempo continua a costruire e ovviamente ha
lo scopo di allungare così, in modo artificiale, i termini del contratto. Allo
scopo di evitare il pagamento di penali per il ritardo ai suoi acquirenti.
Riteniamo che la valutazione se sia presente una forza insormontabile si deve fare in ogni
singolo caso. Prendendo in considerazione tutte le circostanze riferibili al
caso concreto.
Anche se gli elementi della fattispecie della forza maggiore fossero presenti, è del tutto possibile che la parte debitrice sul contratto non sia per niente in difficoltà nell’esecuzione dei suoi obblighi. E
rispettivamente può mancare motivo giuridico per il suo riferimento a
circostanze di forza maggiore.
E nel contesto degli esempi di sopra esposti nell’ambito dell’edilizia, si deve dire che lo stato di emergenza introdotto nel paese non prevede per ora la chiusura dei negozi, dei magazzini e delle borse per materiali edili, e nemmeno il divieto agli operai nei simili luoghi (compresi i cantieri edili) di andare a lavorare.
Per cui non si può accettare che un costruttore sia in difficoltà di eseguire i suoi obblighi, se lo stesso può procurarsi materiali edili senza ostacoli, utilizzare i suoi rispettivi subappaltatori (nei confronti dei quali pure mancano simili divieti amministrativi) e assicurare un processo di lavoro
normale.
Nel caso in cui il costruttore si riferisse a tali ostacoli e difficoltà, allora lui deve stabilire (provare) queste difficoltà secondo l’ordine prescritto. Questo
vale non solo per i rapporti nell’edilizia, ma anche per i rapporti di affari
in qualsiasi branca del paese.
Non per ultimo va sottolineato che se il debitore su un contratto è già stato in ritardo lui non può riferirsi ad una forza insormontabile nuovamente sorta. Se i
termini concordati di esecuzione di un contratto sono stati già scaduti per
quanto riguarda il debitore (per esempio il termine di costruzione di un
edificio, il termine di fornitura di merce ecc.) la presenza dello stato di
emergenza nel paese non esonera il debitore dalla responsabilità, se il
rispettivo termine è stato scaduto prima del 13.03.2020 – la data della dichiarazione dello stato di emergenza.
Rispettivamente l’altra parte del contratto, quella adempiente, ha il diritto
di chiedere il pagamento di penali per il ritardo (rispettivamente per
inadempimento, in dipendenza del caso concreto).
Per la completezza dell’esposizione presente bisogna sottolineare un altro aspetto importante della forza insormontabile e della possibilità di un debitore su un contratto di riferirsi alla forza maggiore: l’obbligo del debitore di informare il suo creditore tempestivamente/entro un termine adeguato riguardo al subentro della circostanza straordinaria in questione, che lo ostacola ad eseguire il
contratto.
Nel maggior numero dei contratti le parti concordano un termine concreto di spedizione di un simile avviso, con la scadenza del quale viene considerato che non è presente una forza maggiore. Se però non
hanno concordato un termine, allora il legislatore dice che l’avviso viene mandato
“entro un termine adeguato”.
Il termine adeguato viene stabilito in funzione delle circostanze concrete e delle specificità del contratto, nonché dei rapporti tra le
parti, ma secondo noi un termine adeguato non dovrebbe essere più lungo di una
o due settimane, a partire dal subentro della circostanza straordinaria (la
forza maggiore). In altre parole sarebbe stato un riferimento infondato ad una
circostanza di forza maggiore scaduta già da sei mesi, solo a scopo di scusare
il ritardo nei termini di conclusione dell’esecuzione di un dato edificio, allo
scopo di non pagare le penali per il ritardo.
Lo studio legale “Yosifova, Ivanov e Petrov” può aiutare i cittadini e le persone giuridiche che hanno stipulato contratti in relazione ai quali l’altra parte si riferisce a forza maggiore a causa dello stato di emergenza dichiarato nel paese. In caso aveste delle domande non esitate di mettervi in contatto con noi mediante la sezione „Contatti”.
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