PROCEDURA PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI AD UN SOGGETTO GIURIDICO

Marzo 10, 2016

Al giorno d’oggi, sempre più spesso si può sentire l’espressione “mi hanno condannato senza saperlo”.  La verità è che l’attuale legge in realtà permette che il debitore sia condannato abbastanza facilmente e rapidamente.  Il problema si pone non dalle ipotesi legali, date dai procedimenti, e dai termini di prescrizione brevi, ma soprattutto dalle difficoltà derivanti dalla notificazione di atti giudiziari sulle cause.

Ai sensi dell’articolo 38 del Codice di procedura civile, le notifiche relative agli atti giudiziari nel caso di una persona fisica devono essere fatte all’indirizzo indicato dalla parte attrice, e se non può essere trovata ad esso – al suo indirizzo attuale di domicilio o di residenza permanente.

La soluzione di legge circa le persone giuridiche è molto più chiara e categorica. Loro  possono essere citate solo ad un indirizzo, e precisamente quello indicato nel Registro delle imprese. Se il commerciante ha lasciato il suo indirizzo o si è trasferito a un altro, senza dichiararlo, non si prefigura un motivo per l’invio degli atti giudiziari all’altro indirizzo. Si applica il principio del carattere dichiarativo negativo del Registro delle imprese – le circostanze non dichiarate al Registro sono considerate sconosciute a tutte le terze parti.

In considerazione di ciò, è possibile che un’azienda che da molto tempo ha trasferito le proprie attività altrove, continui a ricevere la corrispondenza al vecchio indirizzo. Naturalmente, è possibile che il commerciante continui a risiedere presso l’indirizzo, ma per ragioni oggettive l’atto non gli è stato consegnato, per esempio: campanello della porta rotto, portone d’ingresso chiuso a chiave, assenza di rappresentante della società in un momento preciso, ecc. Non è da negare la possibilità che i rappresentanti della società si nascondino volontariamente.

Tutto ciò determina la necessita di regole chiare ed esplicite per la consegna di citazioni di comparizione e atti del tribunale a persone giuridiche, nonché di criteri specifici, secondo i quali può essere deciso in quali casi si può presumere che i documenti e le citazioni sono stati regolarmente consegnati e di conseguenza il procedimento giudiziario può continuare senza trasformarsi successivamente in un prerequisito per la revoca di un atto giudiziario o azione procedurale attuata.

Il noto principio giuridico è che la legge si rivolge verso il commerciante come verso un professionista. Ciò significa quindi che nei suoi confronti è più severa e non consente deviazioni dalle norme stabilite.

Per poter considerare osservato un procedimento legale in cui l’ufficiale giudiziario ha rilevato che all’indirizzo specificato nel Registro delle imprese non risiede la persona giuridica cercata, sarà necessario dare risposta ad alcune domande di base, e precisamente:

  1. Se nella sede di amministrazione della società c’è un’indicazione con la denominazione dell’azienda del commerciante o del soggetto giuridico;
  2. Se c’è un orario di lavoro o di ricevimento;
  3. Se ci sono locali nell’edificio, nei quali lavora il commerciante; se ci sono suoi rappresentanti, suoi lavoratori e impiegati.

È opportuno che l’ufficiale giudiziario raccolga informazioni dalle persone chi si trovano nell’edificio. È necessario rispondere alle domande – è noto in questo luogo il commerciante con questa impresa, è conosciuto a qualcuno in generale un soggetto giuridico con questa denominazione; risiedeva all’indirizzo una tale società o suoi rappresentanti o dipendenti, e se possibile – quando. E’ obbligatorio indicare con quali persone l’ufficiale giudiziario ha parlato, in quale modo loro hanno ricevuto l’informazione; come e in che condizioni le ha raccolte egli stesso.

Secondo la prassi giurisprudenziale, per avere la possibilità l’ufficiale giudiziario di constatare che nel luogo indicato non è presente la persona giuridica cercata, egli deve essersi impegnato nella ricerca nelle ore opportune. In base alla Delibera № 85 del 30.03.2015 sulla causa civile № 4750/2014., Collegio civile, ІV Suddivisione civile della Corte Suprema di cassazione /emessa ai sensi dell’articolo 290 del Codice di procedura civile/ „Il Codice di Procedura civile presuppone la visita dell’ufficiale giudiziario all’indirizzo del commerciante durante un giorno lavorativo e nell’orario di lavoro normale (se non c’è altra indicazione all’indirizzo). Deve essere presa in considerazione la mancanza durevole (e non casuale) di accesso all’ufficio o l’impossibilità di trovare una persona che è disposta ad accettare la comunicazione.”

Di conseguenza, nella ricevuta, allegata alla notificazione, l’ufficiale giudiziario deve specificare l’ora della sua visita all’indirizzo e dare prova di una persistente mancanza di accesso alla sede della persona giuridica, e non di impossibilità casuale di trovare un suo rappresentante. Egli indica quante volte è stato cercato il commerciante – ci devono essere almeno due o tre visite sul luogo nel corso di più di un mese.

Tutte le circostanze indicate devono essere elencate obbligatoriamente nella ricevuta della consegna degli atti sulla causa. L’assenza di una di esse compromette la procedura di consegna e quindi, crea un prerequisito per supporre in seguito che ci sia una notificazione irregolare per una parte sulla causa. Solo in presenza cumulativa di tutti presupposti citati, il giudice può concludere che la persona non può essere trovata all’indirizzo per motivi non dipendenti da circostanze casuali e procedere con l’affissione della notifica ai sensi dell’articolo 50 del Codice di procedura civile.

I principali prerequisiti per l’affissione della notifica in base a questi motivi sono due:

  1. Il convenuto non può essere trovato all’indirizzo in relazione alla causa, non risiede lì o si nasconde, e
  2. Non può essere trovata una persona che è disposta a ricevere la comunicazione  – rappresentante e dipendente della società

Solo dopo l’adempimento di tutto questo e la scadenza del termine indicato nella notifica affissa, la Corte può ritenere che gli atti giudiziari sono stati regolarmente consegnati e possono essere allegati alla causa.

Le circostanze, in seguito alle quali non è stato garantito un accesso regolare dell’ufficiale giudiziario ai locali del commerciante, le quali non sono di natura straordinaria, non sono motivo di annullamento della consegna regolare.

In tutti gli altri casi in cui non può essere dimostrata l’esistenza di tali circostanze impreviste e insuperabili, si può presumere che la procedura della consegna è regolare ed il commerciante si è messo da solo in una posizione di svantaggio, non rispettando l’obbligo di legge di fornire l’accesso al suo ufficio.

Questo nasconde un grande rischio per la società commerciale. Ai sensi dell’articolo  410 o dell’articolo 417 del Codice di procedura civile, un creditore falso che ha informazioni sul commerciante può facilmente ottenere un ordine e titolo esecutivo e iniziare procedimento esecutivo contro di lui. A causa dell’impossibilità di accedere all’ufficio del soggetto giuridico e trovare i suoi rappresentanti, la consegna di atti sulla causa esecutiva sarà considerata regolare, e quindi tutte le azioni esecutive saranno eseguite in conformità con la legge. Di conseguenza è possibile che l’azienda si trovi con i conti bancari sotto sequestro e i suoi beni mobili ed immobili vengano messi ad asta per la vendita. In questi casi il commerciante difficilmente riuscirebbe a risolvere la situazione, a differenza di una persona fisica.

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